ESPORTATORE NON STABILITO NELL’UNIONE EUROPEA

By 19 Marzo 2019Circolari

Buongiorno,

a seguito di dibattito svoltosi nella giornata di ieri in Dogana, in occasione dell’incontro con l’Agenzia della Dogane sul tema della BREXIT, a richiesta di alcuni associati ed a chiarimento di eventuali dubbi, onde evitare serie problematiche per i Doganalisti, nel caso di presentazioni di dichiarazioni doganali di esportazione per conto di esportatori che non hanno una stabile organizzazione nel territorio dell’Unione, si allega alla presente la circolare del 7/7/2016.

In primo luogo – art.1 punto 19 RD UE 2015/2446 – essa sottolinea che l’esportatore deve essere stabilito nella UE, altrimenti debba nominare un rappresentante doganale che agisca per suo conto.

Successivamente, si precisa che il soggetto titolare di codice Eori, ma stabilito fuori dalla UE, può essere indicato nel campo 2 del DAU, ma come soggetto speditore, a condizione che la dichiarazione sia presentata da un rappresentante doganale, indicato nel campo 14 del DAU, agente in rappresentanza indiretta in qualità di dichiarante, nonchè esportatore.

Viene anche precisato che, in questo caso, il rappresentante indiretto si fa carico anche di obblighi ed adempimenti vari in relazione a disposizioni doganali ed extra tributarie, come esportatore, quindi anche per eventuali procedimenti penali.

Cordiali saluti.

ASSOCIAZIONE SPEZZINA DOGANALISTI

Sede: Via G. Don Minzoni 2 c/o CONFINDUSTRIA LA SPEZIA

                                               www.aspedo.it

 

IL PRESIDENTE

       Emilio SIMONINI

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