News

ARTICOLO

ACCORDO UE / GIAPPONE – NOTA PROT. 93087/RU DEL 30/07/19

Buongiorno a tutti,

allego la nota in oggetto, da cui si rileva qualche passaggio che, secondo me, meriterebbe qualche  chiarimento.

Per prima cosa, l’attestazione di origine è valida anche se essa non riporta firma o timbro dell’esportatore: ciò farebbe pensare che la richiesta in sede di controllo del documento in originale non sarebbe più giustificata (fermo restando il principio di importanza dell’operatore locale).

Il passaggio più significativo riguarderebbe la possibilità di riportare l’attestazione di origine su un documento separato (dichiarazione?) e, quindi, non sarebbe più obbligatorio riportarla su un documento commerciale (fattura o packing list).

Questa apertura si renderebbe particolarmente utile nei casi di spedizioni multiple ed in cui la fatturazione finale non sarebbe diretta giapponese/italiano.

Però la nota mette una condizione: deve esistere un riferimento della fattura o altro documento commerciale nel documento (dichiarazione/distinta dell’esportatore?) .

Cordiali saluti.

ASSOCIAZIONE SPEZZINA DOGANALISTI

Sede: Via G. Don Minzoni 2 c/o CONFINDUSTRIA LA SPEZIA

                                               www.aspedo.it

 

                                             IL VICEPRESIDENTE

       Emilio SIMONINI

Per informazioni

Sempre disponibili per qualsiasi richiesta di informazione

Associazione Spezzina Doganalista

Contact Detail

Follow Us

Newsletter

You have been successfully Subscribed! Ops! Something went wrong, please try again.

© 2023 A.SPE.DO, Sito Creato da La Spezia Port Service