Buongiorno a tutti,
allego la nota in oggetto, da cui si rileva qualche passaggio che, secondo me, meriterebbe qualche chiarimento.
Per prima cosa, l’attestazione di origine è valida anche se essa non riporta firma o timbro dell’esportatore: ciò farebbe pensare che la richiesta in sede di controllo del documento in originale non sarebbe più giustificata (fermo restando il principio di importanza dell’operatore locale).
Il passaggio più significativo riguarderebbe la possibilità di riportare l’attestazione di origine su un documento separato (dichiarazione?) e, quindi, non sarebbe più obbligatorio riportarla su un documento commerciale (fattura o packing list).
Questa apertura si renderebbe particolarmente utile nei casi di spedizioni multiple ed in cui la fatturazione finale non sarebbe diretta giapponese/italiano.
Però la nota mette una condizione: deve esistere un riferimento della fattura o altro documento commerciale nel documento (dichiarazione/distinta dell’esportatore?) .
Cordiali saluti.
ASSOCIAZIONE SPEZZINA DOGANALISTI
Sede: Via G. Don Minzoni 2 c/o CONFINDUSTRIA LA SPEZIA
IL VICEPRESIDENTE
Emilio SIMONINI